L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti - i cosiddetti 'decreti-flussi' - che periodicamente sono emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione.
Con il DPCM n. 145/2024 il Consiglio dei Ministri ridefinisce per il 2025 la programmazione dell'ingresso legale in Italia dei lavoratori e lavoratrici Extra-UE come prevista dal DPCM n. 231/2023.
Le quote di ingresso
Le quote di ingresso per il 2025 sono così suddivise:
a) 70.720 unità per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici;
b) fino a 10.000 unità fuori quota per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria;
c) 110.000 unità per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero;
d) 730 unità per lavoro autonomo;