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Convenzioni

Programma di inserimento lavorativo. assolvimento obblighi L. 68/99

           

Descrizione

La Convenzione è uno strumento di politica attiva del lavoro che consente ai datori di lavoro pubblici e privati di assolvere agli obblighi previsti dalle norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Convenzione  art. 11 L.68/99- Datori di lavoro privati

La Convenzione art. 11 è un accordo tra l’azienda e l’ufficio provinciale del Collocamento Mirato avente ad oggetto la determinazione di un programma di inserimento lavorativo. Tale programma mira alla copertura della quota di riserva del datore di lavoro calcolata sulla base dell’ultimo Prospetto Informativo presentato o degli ultimi aggiornamenti ricevuti dall’ufficio. La programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate, consentono, da un lato, ai lavoratori con disabilità un avviamento adatto alle caratteristiche professionali e personali, dall’altro lato, ai datori di lavoro, una sostenibile progressione quali-quantitativa degli inserimenti. Nella convenzione sono stabiliti, oltre al numero di lavoratori con disabilità coinvolti e le tempistiche di inserimento, le mansioni disponibili (concordate con il Collocamento Mirato) e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, tra cui la scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati per legge alle assunzioni di persone con disabilità. Alla richiesta vanno allegati  due modelli in accordo con il collocamento mirato in riferimento:
  • alla durata della Convenzione ed agli step assunzionali (allegato A)
  •  alle mansioni (allegato B)

Convenzione  art. 11 L.68/99- Enti pubblici

La legge 68/99  prevede che anche gli enti pubblici che occupano oltre 15 dipendenti a livello nazionale siano soggetti all’assunzione di persone con disabilità e, pertanto, devono attivarsi ai fini della copertura dell’obbligo anche attraverso la stipula di una convenzione art. 11 qualora la richiedano; - il datore di lavoro pubblico, per favorire l’inserimento dei soggetti con disabilità, adotta varie modalità di assunzione:
  • per la copertura dei posti per i quali è previsto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, è necessario indire un concorso pubblico con riserva di posti anche programmandolo all’interno di una convenzione art. 11 L. 68/99, coerentemente con il fabbisogno occupazionale dell’amministrazione pubblica;
  • nel caso non risultino vincitori o idonei, in via residuale, si può fare nuovamente ricorso alla convenzione art. 11 L. 68/99 che deve essere strutturata secondo criteri concorsuali della più ampia selettività in ragione delle abilità e delle competenze, nonché del titolo di studio richiesto, seppur nei limiti derivanti dall’applicazione del principio dell’accesso al pubblico impiego tramite concorso e nel rispetto di quanto esplicitato sia nella Direttiva 1/2019 che nella Conferenza Unificata del 16 novembre 2006 che negli articoli 35 e 39 del d.lgs. n. 165/2011;
  • per la copertura dei posti per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, l’ente pubblico ha facoltà di esercitare l’avviamento numerico d’ufficio o può attivare una convenzione art. 11 L. 68/99 al fine di procedere con la scelta nominativa del personale, per l’assunzione delle persone con disabilità più gravi;
  • l’art. 6 c. 2 dell’Intesa Stato-regioni e stato-città  ed autonomie locali (ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281) del 16/10/2006 disciplina le convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento, nelle amministrazioni pubbliche, finalizzati all’assunzione delle persone con disabilità, prevedendo l’inserimento con chiamata nominativa, fino ad un massimo del 40% dei posti disponibili, garantendo, anche in questo caso, la necessaria trasparenza, pubblicità ed imparzialità;

Convenzione  art.14 Dlgs 276/03

La convenzione ex Art. 14 è un accordo a tre tra l’azienda, l’ufficio provinciale del Collocamento Mirato e le cooperative sociali e/o imprese sociali, che ha come obiettivo l’inserimento lavorativo di persone con disabilità che presentino particolari difficoltà di integrazione nel mondo del lavoro (i nominativi delle persone con disabilità da inserire devono essere preventivamente concordati con il Collocamento Mirato e devono essere iscritte alle liste L.68/99 della Provincia di Mantova). Sono individuate le seguenti categorie di lavoratori che, pur non essendo profilati in fascia 3-4 di cui alla DGR 1106/2013, possono essere ammessi in Convenzione art.14:
  • persone con disabilità psichiche o intellettive certificate;
  • persone con disabilità con indicazione in Relazione Conclusiva di “collocabilità con interventi di supporto”;
  • persone con disabilità di età superiore ai 55 anni.
Nel quadro di tali convenzioni, le assunzioni effettuate dalle cooperative sociali possono essere computate dall’azienda committente in assolvimento degli obblighi occupazionali previsti dalla Legge 68/99. La persona con disabilità viene  assunta dalla cooperativa sociale a cui l’impresa conferisce la commessa di lavoro e, in tal modo, è soddisfatto l’obbligo di assunzione da parte dell’impresa committente. Alla richiesta di Convenzione vanno allegati i seguenti documenti:
  • Convenzione Operativa
  • Autocertificazione
  • contratto di appalto tra azienda e cooperativa

Come si accede

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Documenti

Contatti

Andrea Negretti

Referente Servizi amministrativi L.68/99

Telefono: 0376401867

Email: andrea.negretti@provincia.mantova.it

Pietro Bellini

Referente Servizi amministrativi L.68/99

Telefono: 0376401845

Email: pietro.bellini@provincia.mantova.it

Pagina aggiornata il 14/05/2024

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