Convenzione art. 11 L.68/99- Datori di lavoro privati
La Convenzione art. 11 è un accordo tra l’azienda e l’ufficio provinciale del Collocamento Mirato avente ad oggetto la determinazione di un programma di inserimento lavorativo.
Tale programma mira alla copertura della quota di riserva del datore di lavoro calcolata sulla base dell’ultimo Prospetto Informativo presentato o degli ultimi aggiornamenti ricevuti dall’ufficio.
La programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate, consentono, da un lato, ai lavoratori con disabilità un avviamento adatto alle caratteristiche professionali e personali, dall’altro lato, ai datori di lavoro, una sostenibile progressione quali-quantitativa degli inserimenti.
Nella convenzione sono stabiliti, oltre al numero di lavoratori con disabilità coinvolti e le tempistiche di inserimento, le mansioni disponibili (concordate con il Collocamento Mirato) e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, tra cui la scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo.
La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati per legge alle assunzioni di persone con disabilità.
Alla richiesta vanno allegati due modelli in accordo con il collocamento mirato in riferimento:
- alla durata della Convenzione ed agli step assunzionali (allegato A)
- alle mansioni (allegato B)
Convenzione art. 11 L.68/99- Enti pubblici
La legge 68/99 prevede che anche gli enti pubblici che occupano oltre 15 dipendenti a livello nazionale siano soggetti all’assunzione di persone con disabilità e, pertanto, devono attivarsi ai fini della copertura dell’obbligo anche attraverso la stipula di una convenzione art. 11 qualora la richiedano;
- il datore di lavoro pubblico, per favorire l’inserimento dei soggetti con disabilità, adotta varie modalità di assunzione:
- per la copertura dei posti per i quali è previsto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, è necessario indire un concorso pubblico con riserva di posti anche programmandolo all’interno di una convenzione art. 11 L. 68/99, coerentemente con il fabbisogno occupazionale dell’amministrazione pubblica;
- nel caso non risultino vincitori o idonei, in via residuale, si può fare nuovamente ricorso alla convenzione art. 11 L. 68/99 che deve essere strutturata secondo criteri concorsuali della più ampia selettività in ragione delle abilità e delle competenze, nonché del titolo di studio richiesto, seppur nei limiti derivanti dall’applicazione del principio dell’accesso al pubblico impiego tramite concorso e nel rispetto di quanto esplicitato sia nella Direttiva 1/2019 che nella Conferenza Unificata del 16 novembre 2006 che negli articoli 35 e 39 del d.lgs. n. 165/2011;
- per la copertura dei posti per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, l’ente pubblico ha facoltà di esercitare l’avviamento numerico d’ufficio o può attivare una convenzione art. 11 L. 68/99 al fine di procedere con la scelta nominativa del personale, per l’assunzione delle persone con disabilità più gravi;
- l’art. 6 c. 2 dell’Intesa Stato-regioni e stato-città ed autonomie locali (ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281) del 16/10/2006 disciplina le convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento, nelle amministrazioni pubbliche, finalizzati all’assunzione delle persone con disabilità, prevedendo l’inserimento con chiamata nominativa, fino ad un massimo del 40% dei posti disponibili, garantendo, anche in questo caso, la necessaria trasparenza, pubblicità ed imparzialità;