Si rivolge all’azienda che intende riconoscere nella propria quota di riserva il lavoratore con disabilità che si trova già alle proprie dipendenze.
Sono computabili nella quota di riserva:
Lavoratori con disabilità già prima della costituzione del rapporto di lavoro (art. 4 comma 3bis)
Le aziende possono chiedere il riconoscimento nelle quote di riserva se sussistono queste condizioni:
- lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% per gli invalidi civili riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps
- lavoratori con minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps
- lavoratori che a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale abbiano subìto una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inail
Lavoratori che riportano una disabilità successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro (art. 4 comma 4)
Le aziende possono chiedere il riconoscimento nelle quote di riserva se sussistono queste condizioni:
- lavoratori che subiscono una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% per gli invalidi civili riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps e che, congiuntamente, diventano inabili allo svolgimento delle proprie mansioni a causa di questo infortunio o malattia
- lavoratori che subiscono una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% per infortunio o malattia professionale riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inail e che, congiuntamente, divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni a causa di questo infortunio o malattia
Il datore di lavoro è tenuto a verificare la permanenza dello stato invalidante del lavoratore ed escludere dal computo i lavoratori per i quali sia stata accertata, in sede di revisione del verbale, una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 46%. (art 1. c. 257 L.662/96).